in Curiosità e novità in sessuologia, Sexlog

L’umanità, da sempre, ha adottato delle regole condivise per gestire i rapporti di convivenza sociale. Talvolta le regole riguardano anche sfere molto intime e private per l’individuo, e spesso non vi è accordo unanime su quanto esse siano opportune; pertanto la politica discute e ridisegna continuamente, come fa con tutte le altre leggi, anche quelle che riguardano la morale sessuale. Oltre all’accordo sull’opportunità o meno della loro esistenza, alle leggi manca spesso anche l’accordo necessario alla loro corretta applicazione ed interpretazione, come testimoniano numerose sentenze di tribunale discordanti, e quelle in materia sessuale non fanno eccezione. Può essere dunque interessante rivedere quali sono alcune delle principali norme che riguardano questa sfera, e quindi, indirettamente, ciò che è considerato più o meno ammissibile dalla società in cui viviamo. In primo luogo è ovviamente un reato penale usare la violenza e l’intimidazione allo scopo di ottenere anche solo un contatto fisico. Ciò vale qualunque sia il rapporto tra le persone interessate, quindi anche tra coniugi; questo dovrebbe essere immediatamente evidente a chiunque ma purtroppo non sempre lo è.

Il fatto che la violenza sessuale sia un reato grave contro la persona come altri tipi di aggressioni fisiche non è stato riconosciuto fino al 1996, quando è stato chiarito da una specifica legge. Prima di allora erano rimaste in vigore le norme del codice penale – promulgato in epoca fascista ed ancora in vigore anche se modificato più volte – che consideravano quest’atto una semplice offesa all’onore personale o familiare, oppure alla morale pubblica, secondo i casi. Ogni commento su tale barbarie sembrerebbe oggi perfino scontato, eppure parliamo di norme rimaste in vigore fino a poco più di vent’anni fa, in un paese del mondo occidentale, considerato civilizzato da secoli. Riguardo la violenza nei rapporti sessuali vi possono essere comunque dei casi particolari, ad esempio quando si ama praticare il bondage, la dominazione e la sottomissione, il sadomasochismo come gioco erotico totalmente consensuale tra adulti pienamente in grado di intendere e volere. La comunità internazionale di chi pratica questi giochi erotici, l’ormai noto mondo del BDSM, si è quindi dotata di uno standard (lo SSC, ossia Sane, Safe, Consensual: Sano, Sicuro, Consensuale) per garantire il rispetto della legalità, oltre che della salute fisica e psichica delle persone coinvolte. Ad esempio, affinchè sia garantita la completa consensualità di ogni atto anche se costrittivo o violento – quali il legare o il frustare, sempre entro i limiti di ciò che non mette a rischio la salute – una regola in linea con lo SSC è che si scelga una ‘safeword’, ossia una parola che, se proferita durante le pratiche, deve interrompere immediatamente le stesse: se l’altro non rispetta l’accordo preso preventivamente, sia esso una safeword, un gesto o altro, di fatto compie una violenza (ovviamente il tutto è da dimostrare, il che non è sempre semplice, purtroppo). Un’altra area in cui la legge limita le preferenze sessuali personali è quella delle condotte considerate oscene in luogo pubblico.

Il diritto parte dal presupposto che esista un universale senso del pudore e che gli atti espliciti di natura erotica siano oggettivamente lesivi rispetto la sensibilità dei cittadini, quindi li reprime e li sanziona, sempre in base al sopra citato codice penale. Anche in questo caso le norme di epoca fascista sono state modificate più volte ma la sostanza concettuale di fondo è rimasta pressochè invariata dal 1930 ad oggi. Le norme si riferiscono ad azioni intenzionali e non ad omissioni involontarie, azioni che hanno luogo in uno spazio ad accesso pubblico e che si presume offendano pesantemente il comune senso del pudore di un ipotetico cittadino medio. Poiché questa definizione è vaga ed ampiamente variabile a seconda del luogo e del tempo vi è sempre un’ampia componente di soggettività nel giudizio dei singoli casi; non sorprende quindi l’ampio numero di sentenze di tribunale contrastanti in merito. Alcuni aspetti sono comunque chiaramente definiti: nella maggior parte dei casi è prevista una sanzione amministrativa (una multa, in genere di modesta entità), ma se gli atti sono commessi in un luogo che è notoriamente ed abitualmente frequentato da minori o nelle sue immediate vicinanze, e vi è pericolo che essi possano assistervi, scatta anche la reclusione a partire da un minimo di quattro mesi fino a quattro anni. Una pesante sanzione a partire da 10.000 euro è invece prevista per chi produce, divulga o pubblicizza scritti, disegni, fotografie, filmati o spettacoli a carattere osceno; fino al 2016 era prevista anche la reclusione a partire da tre mesi e fino a tre anni (con una curiosa ed eloquente eccezione che può far sorridere: dal 1975 una legge esclude gli edicolanti dalla punibilità per la rivendita di questo tipo di materiale, purchè non lo espongano in modo visibile ai passanti).

La mera nudità in luogo pubblico, sia essa parziale o totale, non è menzionata espressamente dal codice e viene valutata la sua punibilità come offesa alla pubblica decenza, secondo il caso. Dopo gli anni settanta non vi sono state più sentenze riguardanti il topless (seno scoperto) in spiaggia, ma solo in anni recentissimi è stato ribadito in sede costituzionale che il nudo in pubblico è lecito laddove esso è frequente ed abituale. Riguardo gli atti di prostituzione, è prevista una sanzione per chi la esercita solo in caso di adescamento, tipicamente effettuato in strada. Sono invece reati penali il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, nonché il traffico di esseri umani a questo scopo, con pene aggiuntive nel caso siano coinvolti minori. A tal proposito, altro ambito che, com’è comprensibile, interessa la legge è la legittimità dei rapporti sessuali in cui siano coinvolti dei minori. Il diritto in questo caso prende in considerazione l’età del soggetto, il ruolo e l’età dell’altro o degli altri coinvolti nell’atto sessuale, nonché la relazione che intercorre tra loro ed il minore. Fino ai dodici anni del minore è punito qualsiasi tipo di atto sessuale commesso da chiunque abbia un’età superiore, con pene ancora più severe se la vittima ha meno di dieci anni. A partire dai tredici anni del minore e fino ai suoi quattordici anni sono puniti tutti i soggetti che compiono atti sessuali con lui se sono più grandi di almeno tre anni. Dai quattordici anni del minore e fino ai sedici sono puniti solo i soggetti che compiono atti sessuali con lui se sono ascendenti, genitori compresi quelli adottivi o suoi conviventi, tutori, o chiunque lo abbia in affidamento per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia. Dai sedici anni in su non sono previste sanzioni nemmeno in questi casi, tranne che si tratti di abuso di potere da parte delle stesse figure appena citate. In qualsiasi caso e ad ogni età vi sia stata però coercizione, minaccia o intimidazione a scopo sessuale il reato si configura invece come violenza sessuale (o tentata violenza sessuale), punita con pene più dure. Per tentata violenza sessuale non si intende necessariamente che si sia provato a consumare un rapporto, e nemmeno un rapporto parziale, ma può essere tale anche solo il semplice contatto fisico in zone non erogene se esso è volto a soddisfare gli istinti dell’abusante e se esso viola la capacità di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. In generale, il minore sotto una certa età non è considerato in grado di prestare un deliberato consenso come potrebbe fare un adulto, e quindi gli atti sessuali compiuti con un tale soggetto sono sempre considerati abusi anche quando egli è consenziente. Sull’opportunità e la realisticità di tale criterio, definito ‘età del consenso’ ed eventualmente a quale età debba essere fissato è in corso da decenni un ampio dibattito politico che non sembra essersi ancora esaurito. Prima del 1996 in Italia l’età del consenso coincideva con la maggiore età, con una sola eccezione: già da allora ci si poteva sposare a partire dai sedici anni; il minore in questi casi diventava e diventa tuttora ’emancipato’, ossia non più soggetto alla potestà genitoriale e considerato dalla legge maggiorenne sotto quasi tutti gli aspetti. Infine, ricordiamo anche che nel nostro paese è vietata e punita penalmente la poligamia, mentre l’adulterio, pur non essendo più reato è considerato una circostanza che nei procedimenti di separazione e divorzio dà adito ad conseguenze svantaggiose per chi l’ha commessa; si può dire quindi che è indirettamente sanzionato in molti casi.

Non è regolamentata in alcun modo la coppia ‘aperta’ o le relazioni poliamorose informali di nessun tipo (quindi non sono vietate ma nemmeno tutelate, pertanto sono ufficiosamente tollerate ma si può sostenere che siano allo stesso tempo discriminate, non essendone ufficialmente sanciti i diritti); sono riconosciute le coppie di fatto e le unioni civili a determinate condizioni. Molte di queste leggi, come si diceva all’inizio, sono a tutt’oggi controverse sotto diversi aspetti ed un accordo unanime è ben lontano dall’essere raggiunto. Ognuno può però informarsi per capire come le norme riflettono in buona misura la morale pubblica attuale e quali sono le ragioni sottostanti alle regole sociali in materia di morale sessuale. Se non ci si riconosce in esse per qualsiasi motivo, pur rispettando le normative si può lottare per cambiarle; questo esercizio di partecipazione civica è quasi doveroso nel caso di un tema che tocca in modo così incisivo una delle sfere più intime della persona, del suo equilibrio psicofisico, della sua dignità.

Tirocinante: Luciano Meoni

Tutor: Fabiana Salucci

Sitografia:

−https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-penale (la violenza carnale ed i rapporti con minori proibiti sono tra i ‘delitti contro la persona’, mentre gli atti osceni tra i ‘delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume’)

− https://it.wikipedia.org/wiki/Safe,_Sane_and_Consensual


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